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Tar del Lazio chiarisce su obiezione di coscienza nei consultori

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“Il Tar del Lazio ha ritenuto infondati nel merito i ricorsi presentati dalle associazioni e dai movimenti per la vita contro il Decreto del Commissario ad acta sulla riorganizzazione delle attività dei consultori nella Regione Lazio. Una vicenda che ha inizio nel 2014, quando il Tar si era già espresso contro la richiesta di sospensiva dei ricorrenti e che oggi, con un giudizio nel merito, vede accolta in pieno la posizione assunta dalla Regione Lazio.
 
Rispetto ai ricorsi presentati dalle associazioni, i giudici hanno stabilito che:
1) le cosiddette ‘pillole del giorno dopo’ non sono farmaci abortivi ma semplici contraccettivi, come stabilito anche, con dati scientifici, dall’Agenzia italiana del farmaco – Aifa e dalla sua omologa europea, Ema.
2) l’obiezione di coscienza da parte dei medici, per quanto previsto dalla legge 194, non si può applicare alla certificazione dello stato di gravidanza, attestazione necessaria per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Tale certificazione, infatti, non riguarda l’IVG ma è la semplice attestazione di uno stato di salute”.
 
Così in una nota la Regione Lazio. E’ una sentenza importante, che chiarisce, dando ragione alla Regione Lazio come siano estranee alla possibilità di obiezione di coscienza due prestazioni mediche: la certificazione dello stato di gravidanza, (art. 5 comma 3 della 194/78) e la prescrizione di farmaci contraccettivi d’urgenza (post-coitali) Ha ragione Zingaretti a dichiararsi soddisfatto:
“Siamo soddisfatti per la sentenza del Tar del Lazio che chiarisce il territorio dell’obiezione di coscienza e della sua applicazione nel rispetto della legge. E’ la certificazione che La Regione Lazio ha avuto ragione e sta andando nella direzione giusta, quella della ricostruzione della rete dei consultori, dopo anni di tagli e ambiguità. Un cammino impegnativo sul quale vogliamo proseguire per restituire dignità ai consultori e per tutelare la salute delle donne”.

 

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